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D.M. 03/02/2003

5. I bandi di cui al comma 1 possono fissare eventuali soglie minime e massime alla dimensione finanziaria dei progetti.

1. I progetti di cui all'art. 7 possono essere presentati da Università, enti pubblici di ricerca e organismi da essi promossi e comunque partecipati dai medesimi soggetti in misura complessiva non inferiore al 25%; la partecipazione di soggetti diversi dalle Università ed enti pubblici di ricerca deve risultare funzionale per il raggiungimento degli obiettivi del progetto. Inoltre i progetti possono essere presentati da società costituite sulla base dell'art. 2, comma 1, lettera e), numero 1 del Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, nelle quali detengano partecipazioni docenti o ricercatori di Università ed enti pubblici di ricerca.

2. Qualora al momento della presentazione del progetto il soggetto di cui al comma 1 non sia ancora costituito, il progetto medesimo è presentato da un soggetto promotore delegato formalmente da tutti i soggetti che faranno parte della compagine sociale del costituendo soggetto attuatore; tale soggetto è, comunque, costituito prima della stipula della convenzione di cui all'art. 11. In sede di presentazione del progetto devono essere dettagliatamente fornite le informazioni relative, sia al costituendo soggetto attuatore, sia ai componenti della sua compagine sociale, necessarie per consentire la verifica del possesso delle caratteristiche di cui al comma 1 nonchè della capacità di realizzazione del progetto proposto.

3. Ai fini dell'attuazione del progetto potrà essere chiesto al soggetto interessato di fornire adeguate garanzie in fase di accreditamento delle risorse, anche attraverso il ricorso ad apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo corrispondente. Inoltre, il soggetto interessato deve dimostrare preventivamente il possesso di risorse professionali e tecniche necessarie alla gestione ed al controllo del progetto ovvero indicare come farà fronte a detta attività.

4. Il soggetto interessato non può delegare a terzi o subappaltare la gestione e la responsabilità del progetto, ferma restando la possibilità di avvalersi di strutture esterne per la realizzazione di alcune fasi del progetto medesimo, nè può trarre dalla realizzazione dell'azione benefici economici diretti o indiretti o acquisire posizioni di vantaggio in grado di alterare la concorrenza nei confronti di altri organismi simili.

Art. 10.

1. Ai fini della valutazione dei progetti e dei relativi soggetti attuatori viene costituita, con Decreto del direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero delle attività produttive, un'apposita commissione della quale fanno parte anche due esperti designati dal Ministro delle attività produttive.

2. La scelta dei progetti viene effettuata mediante una specifica graduatoria formata dalla commissione di cui al comma 1 sulla base di un punteggio attribuito a ciascun progetto. Tale punteggio complessivo rappresenta la sommatoria dei punteggi attribuiti a criteri oggettivi preventivamente individuati con i bandi di cui all'art. 8, comma 1.

3. Gli oneri per il funzionamento della commissione sono a carico delle risorse del fondo di cui all'art. 12.

Art. 11.

1. I rapporti tra il Ministero delle attività produttive ed i soggetti attuatori selezionati sono regolati da apposita convenzione; tale convenzione rappresenta l'atto giuridicamente vincolante nei rapporti tra il Ministero e il soggetto attuatore e definisce, tra l'altro, tutti gli aspetti relativi alla gestione del progetto da parte del soggetto attuatore, compresa la facoltà del Ministero di disporre la revoca parziale o totale delle risorse destinate all'intervento in caso di inadempimento o ritardo nell'attuazione dello stesso da parte dell'intermediario, oltre che le modalità e la sequenza temporale di erogazione delle risorse stanziate.

2. Le modalità di trasferimento delle risorse dal Ministero delle attività produttive al soggetto attuatore assumono la forma di acconto, di pagamenti intermedi e di pagamento a saldo. All'atto della stipula della convenzione il Ministero delle attività produttive versa un acconto al soggetto attuatore pari al 15% dello stanziamento. I pagamenti intermedi, che saranno fissati nel numero e nei tempi sulla base dell'attuazione del progetto, sono effettuati dal Ministero delle attività produttive sulla base di apposite domande di pagamento predisposte dal soggetto attuatore con riferimento a spese effettivamente sostenute e documentate. Il Ministero provvede all'effettuazione dei pagamenti intermedi entro un termine non superiore a trenta giorni dal ricevimento della domanda di pagamento redatta conformemente e in maniera completa a quanto stabilito nella predetta convenzione. La somma dei pagamenti in acconto e dei pagamenti intermedi non può superare il 95% del totale delle risorse stanziate. Il pagamento a saldo viene eseguito a seguito di presentazione da parte del soggetto attuatore e approvazione dal parte del Ministero delle attività produttive di apposita relazione finale di esecuzione.

1. Gli oneri per l'attuazione degli interventi di cui al presente Decreto gravano su una apposita sezione del Fondo di cui all'art. 14 della Legge 17 febbraio 1982, n. 46 sulla quale affluiscono le disponibilità determinate ai sensi all'art. 106, comma 2, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388. Alla stessa sezione affluiscono gli importi derivanti dallo smobilizzo delle partecipazioni.

Roma, 3 febbraio 2003 Il Ministro: Marzano Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2003 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 173

 

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